Art. 2.

      1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque confezioni, detenga per vendere o venda prodotti non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 1, per assenza o errata indicazione nell'etichettatura, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000.

 

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